martedì 7 giugno 2016

Bancarotta semplice documentale - Caratteristiche principali - Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (Cass. pen. 18.5.2016 n. 20695)



Un'importante pronuncia da parte della Suprema Corte in materia panale fallimentare.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 18.5.2016 n. 20695, ha precisato che, qualora dagli atti processuali dovesse emergere la mancata registrazione in contabilità dell’attività sociale, l’amministratore della società fallita è punibile per la fattispecie di bancarotta semplice documentale, ex artt. 217 co. 2 e 224 del RD 267/42, anche se l’omissione è determinata da mera negligenza ed è relativa ad un periodo di tempo limitato (nella specie due mesi).

Il reato in questione è di pericolo presunto ed è integrato dal mero inadempimento al precetto formale previsto dall’art. 2214 c.c., che va ad integrare la norma penale. Ci si trova, quindi, in presenza di una fattispecie che è anche di mera condotta, e che si realizza a prescindere dalla determinazione di un danno per i creditori (cfr. Cass. n. 20911/2011).  

L’imprenditore, inoltre, ha l’obbligo di tenere le scritture contabili anche quando l’attività commerciale della società sia cessata (così Cass. nn. 15516/2011 e 4727/2000); con un’unica eccezione rispetto a tale obbligo che è stata ravvisata nel caso in cui risulti l’assenza di passività insolute (così Cass. n. 6883/1999). 

Ma tale soluzione, sottolinea la decisione in commento, è discutibile: 

- sia perché contrastante con la natura del reato che è di pericolo presunto; 

- sia perché le iscrizioni nei libri obbligatori e parzialmente obbligatori serve proprio ad accertare i movimenti della società e, quindi, anche l’esistenza di eventuali passività insolute (cfr. anche Cass. nn. 46479/2014 e 15516/2011).

Quanto statuito chiarisce definitivamente la portata dell'importanza della corretta tenuta delle scritture contabili.

Dott. Victor Di Maria

Nessun commento: