domenica 12 giugno 2016

ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE - Dott. Victor Di Maria


Il Codice Civile, Sezione V del Capo II, disciplina lo svolgimento del procedimento di scioglimento del rapporto sociale nelle società di persone (Snc - Sas).

La norma prevede la fattispecie al fine di mirare alla conservazione dell’ente societario.
L’ipotesi dell’esclusione del socio di società di persone è disciplinata dagli artt. 2286 e ss c.c..  
Le cause di esclusione possono suddividersi in due categorie: cause di esclusione di diritto e cause di esclusione facoltative.
Nel primo caso, come previsto dall’art. 2288 c.c.,  è escluso di diritto :
  1. Il socio che sia dichiarato fallito, salvo  che non si tratti di fallimento conseguente al fallimento della società.
  2. Il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, nei casi consentiti dalla legge.
Nel secondo caso, è l’art. 2286 c.c. a disciplinare le cause che legittimano la società a deliberare l’esclusione del socio.
Esse devono essere previste dal contratto sociale, ragion per cui qualora ciò non avvenga il verificarsi di una di esse non comporta l’esclusione automatica.  
Per ciò che attiene alle cause di esclusione facoltativa esse possono suddividersi in tre categorie:

Gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale.

Senz'altro, fra queste, è possibile farvi rientrare, per esempio,  il comportamento ostruzionistico del socio che si opponga sistematicamente ad ogni operazione sociale, paralizzando l’attività della società e tenendo un comportamento che viola il generale principio di buona fede.
Inoltre, è possibile considerare anche la gravità delle inadempienze contrattuali: esse potranno essere considerate tali anche quando le stesse abbiano inciso negativamente sulla situazione dell’ente, rendendo disagevole il raggiungimento dei fini sociali.

Interdizione, l’inabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile agli amministratori.  

La disciplina che riguarda il procedimento di esclusione è contenuta nell’art. 2287 c.c.
Si tratta di una formula di risoluzione parziale del contratto, una reazione dell’ente alle inadempienze di cui sopra.
Nel caso in cui la società sia composta da due soli soci, non si applica il procedimento di esclusione suddetto ma, come previsto all'ultimo comma dell’art. 2287 c.c., l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale  su domanda dell’altro.
Si consiglia, in tal caso, massima prudenza nella raccolta e produzione di tutti i documenti e atti idonei a comprovare e sostenere le motivazioni del socio che richiede l'esclusione dell'altro.
Il procedimento di esclusione del socio non implica, quindi, la necessità di adottare un vero e proprio metodo collegiale, in quanto è la somma delle volontà determinanti l’esclusione del socio a conferire unità all'atto e a renderlo riferibile alla società.
Tale posizione, confermata soprattutto dalla giurisprudenza, è stata contrastata da una parte della dottrina tendente a favorire il metodo collegiale.
Nonostante i contrasti dottrinali, la giurisprudenza è rimasta ferma nella propria posizione, per cui la formazione della volontà nelle società di persone, anche nelle ipotesi particolari come quella in esame, è determinata dalla semplice raccolta, anche separata, di un numero di consensi idonei a determinare la maggioranza richiesta dalla legge.
Di seguito riporto breve massimario:
Società di persone - Violazione dei doveri inerenti al rapporto gestorio - Violazione degli obblighi del socio - Revoca per giusta causa della facoltà di amministrare - Esclusione dalla società - Presupposti
Allorquando il socio amministratore compia atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli obblighi ad esso incombenti quale socio, tali fatti ben possono costituire presupposto, oltre che per la revoca per giusta causa della facoltà di amministrare, anche per l'esclusione dalla società ai sensi dell'art. 2286, primo comma, c.c., quando si connotino in termini di gravità tale da compromettere il conseguimento dell'oggetto sociale (cfr. Cass. 30 gennaio 1980, n. 710; Cass. 17 gennaio 1956. n. 103); in proposito occorre precisare che la gravità delle inadempienze legittimanti l'esclusione del socio ricorre non solo quando le stesse siano di consistenza tale da impedire il perseguimento dell'oggetto sociale, ma anche quando le stesse abbiano inciso negativamente sulla situazione dell'ente, rendendo disagevole il raggiungimento dei fini sociali (cfr. Cass. 1 giugno 1991, n. 6200; Cass. 17 aprile 1982, n. 2344).(riproduzione riservata) Tribunale di Roma 8 febbraio 2013.
Società in nome collettivo - Recesso del socio per giusta causa - Comunicazione al registro imprese - Presupposti - Adozione di delibera dei soci - Non necessità.
Le modificazioni dell'atto costitutivo di società in nome collettivo derivanti dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per morte, recesso, o esclusione non devono necessariamente risultare da una delibera dei soci; l'amministratore della società ha, quindi, l'obbligo di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della modificazione che sia conseguenza del recesso per giusta causa del socio. (riproduzione riservata) Tribunale di Bari 3 ottobre 2011.
Dott. Victor Di Maria

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