martedì 29 maggio 2012

Imponibilita' delle borse di studio di Victor Di Maria

Le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili in base all’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir che assimila ai redditi di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante". Per le borse di studio erogate in favore di soggetti non residenti, invece l’imponibilità ai fini dell’Irpef risulta dall’art. 23, comma 2, lett. b), del Tuir che considera, con presunzione assoluta, “prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:... b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se questa è la disposizione generale di riferimento, va fatto presente che alcune norme fuori sistema prevedono l’esenzione per talune borse di studio. Ed, infatti, come precisato dalle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2012 PF, "devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio, quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione Universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).

Nessun commento: