mercoledì 30 maggio 2012

Sentenza Commissione Tributaria sui prelievo dai c/c a cura del Dott.Victor Di Maria

Non devono essere considerate, ai fini delle indagini finanziarie sui conti correnti dell’imprenditore e dei suoi familiari, le operazioni che, per l’entità del loro importo, sono presumibilmente riferibili alle esigenze personali e familiari. È quanto si desume dalla sentenza della C.T. Prov. di Alessandria n. 61/01/12 del 9 maggio 2012.

Un’impresa edile costituita sotto forma di sas veniva sottoposta a verifica da parte della Guardia di Finanza, con l’ausilio delle indagini finanziarie sui conti correnti della società, del socio accomandatario, nonché della moglie e della suocera di quest’ultimo. L’Ufficio, quindi, sulla base di tali movimentazioni bancarie, notificava i relativi avvisi di accertamento.

Come noto, infatti, l’art. 32, comma 1, n. 2), del DPR 600/1973 e, ai fini IVA, l’ art. 51, comma 2, n. 2), del DPR 633/1972 consentono agli Uffici di accertare i contribuenti, ponendo a base delle rettifiche i dati e gli elementi relativi ai rapporti finanziari, dei quali i soggetti controllati non dimostrino di aver tenuto conto nella determinazione del reddito soggetto ad imposta e che non si riferiscano ad operazioni imponibili. Anche i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti sono posti come ricavi o compensi qualora i contribuenti non ne indichino il beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.

I giudici provinciali hanno stabilito che non vi era alcun dubbio circa la riconducibilità ai ricavi aziendali delle operazioni bancarie riscontrate sul conto corrente intestato alla società e non risultanti dalle scritture contabili, in assenza di qualsivoglia diversa giustificazione.

In relazione, invece, alle operazioni rilevate sui conti correnti personali del socio accomandatario, nonché di sua moglie e di sua suocera, non giustificate in alcun modo, il collegio ha stabilito che, relativamente ai prelevanti, dovevano essere considerati solo quelli di importo superiore a 1.500 euro per il conto corrente del socio e 500 euro per quello della moglie e della suocera, atteso che i prelievi di importo inferiore dovevano ricondursi alle comuni esigenze di far fronte alle quotidiane necessità di una famiglia. Conseguentemente, solo i prelievi superiori alle predette soglie dovevano concorrere alla formazione del maggior reddito accertabile. Circa le operazioni rilevanti, poi, il contribuente avrebbe potuto fornire idonea giustificazione di una diversa natura estranea all’attività aziendale, ma non avendo allegato alcuna valida dimostrazione, tali movimentazioni finanziarie dovevano inevitabilmente ricondursi all’attività aziendale.

La Suprema Corte ha ripetutamente stabilito, del resto, che la presunzione che assiste le indagini finanziarie è di tipo legale relativo, per cui l’Amministrazione finanziaria, una volta che abbia riscontrato l’esistenza di operazioni finanziarie, è legittimata a procedere all’accertamento, senza necessità di ulteriori elementi, soltanto sulla base di tali dati finanziari, sempreché non risultino dalle scritture contabili o che per essi non sussista una diversa giustificazione che è onere del contribuente fornire (ex plurimis, Cass. 13807/2010, 14847/2008, 7766/2008).

Gli Ermellini hanno anche statuito che spetta al contribuente dimostrare l’irrilevanza fiscale delle movimentazioni finanziarie rilevate dall’Ufficio sui conti correnti dei suoi parenti, quando “si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al medesimo accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti” (Cass. 20449/2011).

L’Amministrazione finanziaria, già nel 2006, aveva stabilito, in relazione ai prelevamenti bancari dei professionisti, che quelli di minore entità dovevano ricondursi alle normali esigenze personali e familiari, esonerando, quindi, i professionisti dal fornire una precisa prova in proposito (punto 7 della circolare 28/2006). Con la circolare successiva, sempre in riferimento ai soli lavoratori autonomi, la Direzione Centrale ha istruito gli Uffici affinché “si astengano da una valutazione degli elementi acquisiti ... particolarmente rigida e formale, tale da trascurare le eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che trattasi di spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la loro occasionalità e, comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume di affari dichiarato” (punto 5.4 della circ. 32/2006).

Il principio poc’anzi espresso, però, si ritiene che possa essere esteso anche a tutti gli altri contribuenti, non professionisti, come conferma, appunto, la sentenza in commento. Per cui, in caso di indagini finanziarie, dal totale delle operazioni contestabili, occorre sempre preventivamente scomputare quei prelevamenti di importo minore (da stabilire preferibilmente in contraddittorio) tali da essere ragionevolmente riconducibili alle esigenze di vita quotidiana del contribuente e della sua famiglia.

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