mercoledì 25 luglio 2012

Il pagamento dell’IVA a rate non estingue il reato a cura del Dott. Victor Di Maria



Il pagamento dell’IVA a rate non estingue il reato


La rateizzazione dell'IVA dovuta, con garanzie fideiussorie, non comporta l’estinzione del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000), rispetto al quale, resta legittimo il sequestro per equivalente del profitto coincidente con l’IVA dovuta e non versata; la misura cautelare, tuttavia, può essere parzialmente revocata in corrispondenza con le somme versate. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 24 luglio 2012 n. 30140.
In seguito alla segnalazione della competente Agenzia delle Entrate, l’amministratore di una società veniva indagato per la fattispecie di omesso versamento IVA, non avendo versato l’imposta risultante dalla dichiarazione 2008 nei termini prescritti (27 dicembre 2009) per 112.255 euro. 

Veniva, quindi, disposto sequestro del profitto del reato per equivalente (su beni mobili ed immobili) fino alla concorrenza del suddetto importo. 

Nel frattempo, l’indagato richiedeva ed otteneva l’ammissione al pagamento rateale della somma dovuta, oltre interessi e sanzioni, a fronte di una fideiussione assicurativa del costo di circa 16.000 euro. 

Ciò induceva il GIP a revocare quasi integralmente il sequestro preventivo per equivalente, lasciandolo sussistere solo fino alla concorrenza di 1.000 euro, ovvero fino alla somma corrispondente al beneficio derivante dal tardivo pagamento.

La decisione, appellata dal PM, veniva revocata dal Tribunale, che disponeva nuovamente il sequestro sull’intero importo. Contro tale provvedimento l’indagato ricorreva per Cassazione.

La Suprema Corte rigetta il ricorso. 
In linea generale, è evidenziato come il sequestro preventivo per equivalente non possa avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato; sicché il giudice deve valutare l’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto così come avviene in sede di confisca. Ne consegue che il sequestro per equivalente non può avere ad oggetto somme che abbiano già formato oggetto di restituzione
Sulla base di tali principi, d’altra parte, si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 comma 143 della L. 244/2007 e 322-ter c.p. nella parte in cui, nel prevedere la confisca per equivalente anche per i reati tributari, contrasterebbero con gli artt. 23 e 25 Cost. nel caso di sanatoria della posizione debitoria con l’Amministrazione finanziaria. La restituzione all’Erario del profitto, infatti, fa venire meno lo scopo principale perseguito dalla confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria.
A fronte di tutto ciò, la Corte di Cassazione sottolinea come, in relazione alla fattispecie di omesso versamento IVA, la “remissione in termini” da parte dell’Amministrazione finanziaria per il pagamento, con garanzie fideiussorie, dell’imposta dovuta in forma rateale non comporti l’estinzione del reato, integrato dal mancato versamento dell’imposta medesima nei termini prescritti per importi superiori a 50.000 euro.
Alla luce di quanto evidenziato in ordine al sequestro per equivalente del profitto del reato, in funzione della successiva confisca, inoltre, è precisato che le ragioni della misura cautelare possono venire meno solo con il completamento del pagamento rateale concordato. 
Sino ad allora il sequestro rimane legittimo, ferma restando la possibilità di ottenere riduzioni in ragione degli importi versati. 
Victor Di Maria

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