venerdì 6 luglio 2012

Riforma del lavoro: effetti sulle partite IVA di Victor Di Maria

Con la nuova riforma del lavoro del Ministro Fornero, diventata legge il 26 giugno 2012, viene introdotto, nel Dlgs 276/2003, l'articolo 69-bis con  l'obiettivo di limitare e razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di  partita IVA.  





L'articolo citato precisa che le prestazioni rese da titolari di partita IVA sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 

a) che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell'arco di un anno solare; 

b) che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; 

c) che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente. 

Quindi, salvo che il committente non fornisca prova contraria, al verificarsi di due delle tre condizioni dettate dalla legge, il rapporto di lavoro è da intendersi una co.co.co


Resta anche la l'ulteriore restrizione secondo la quale il fatturato proveniente da più soggetti, riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi, va considerato come unico al fine della valutazione dello sforamento della soglia dell'80%. 

Le esclusioni rimangono invece immutate: dispensati i lavoratori autonomi titolari di un reddito annuo superiore ai 17.800 euro e le attività professionali che richiedono un'iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o ad elenchi professionali qualificati. 

Le uniche giustificanti sono individuate nelle prestazioni di carattere altamente qualificato ovvero nelle ipotesi in cui il titolare di partita Iva consegua un reddito da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale previsto per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi (per il 2012 il limite sarebbe pari a € 18.663). 

C'è anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 61, comma 3, del Dlgs 276/2003, volta a chiarire che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l'iscrizione.

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