domenica 2 novembre 2014

CONTENZIOSO: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MISURANO RICAVI NON CONTABILIZZATI




In seguito a una verifica fiscale, l’ente impositore notificava a una contribuente, esercente attività di tintoria e lavanderia, un avviso di accertamento contestando in via presuntiva, sulla base di parametri e valori desunti dagli studi di settore e da informazioni raccolte presso l’impresa, maggiori ricavi/corrispettivi in materia di Irpef, Ilor e Iva.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, con eguale esito anche in appello.
 
Nel conseguente ricorso per cassazione, l’ente impositore denunciava violazione di legge (combinato disposto degli articoli 38 e 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973, con l’articolo 62-sexies, Dl 331/1993, e con gli articoli 51, 56 e 54, comma 5, Dpr 633/1972) nonché vizi di motivazione, in quanto il giudice di appello ha ritenuto illegittimo l’accertamento, perché basato su presunzioni semplici e senza alcuna idonea motivazione né assolvimento dell’onere della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria, né considerando che la percentuale di ricarico medio ponderato era stata elaborata tenendo conto delle percentuali di ricarico vigenti negli studi di settore.
 
Motivi della decisione
Sovvertendo le decisioni di merito, con la sentenza 20897/2014, la Corte suprema accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, affermando il principio che il fisco può ricorrere anche a presunzioni “supersemplici” – prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (ex articolo 2729 cc, su cui cfr Cassazione, pronuncia 16379/2008) – per accertare l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati dal contribuente, a cui spetterà dimostrare di aver guadagnato meno rispetto all’accertato.
 
A tal fine, il giudice di legittimità argomenta che nella fattispecie non importa che la contabilità sia stata regolare, considerato che la contribuente, integrato il contraddittorio con l’ufficio, non ha giustificato adeguatamente lo scostamento dagli studi di settore, mentre l’ufficio ha calcolato l’ammontare delle prestazioni di servizi erogate nell’anno di imposta accertato basandosi sul consumo di energia elettrica, sulla sede in cui si trova l’azienda e su altri fattori (tipologie dei capi trattati, eccetera), come previsto dall’articolo 38, comma 3, Dpr 600/1973, da cui si può in qualche modo desumere il reddito.
 
In sostanza, l’Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere ad accertamento induttivo qualora ravvisi gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta o dagli studi di settore (cfr Cassazione 20414/2014).
Ciò in quanto, in tema di valutazione della prova presuntiva in ordine all’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati e assoggettati a imposta, trova conferma il principio secondo il quale il giudice di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione finanziaria, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e, solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e seguenti e 2697, comma 2, codice civile (cfr Cassazione, pronunce 9784 /2010 e 20899/2014).
 
Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale non ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione. Non occorre, a conforto, l’acquisizione di ulteriori elementi presuntivi o probatori desunti dall’esame della documentazione contabile o bancaria del contribuente, in quanto, se gli indizi hanno raggiunto la consistenza di prova presuntiva, non vi è necessità di ricercarne altri o di assumere ulteriori fonti di prova (cfrCassazione, pronunce 9108/2012 e 20899/2014).
In definitiva, i consumi di energia smascherano i corrispettivi in nero.

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