venerdì 14 novembre 2014

LIMITI ALL'ESECUZIONE FORZATA DOPO IL PIGNORAMENTO a cura di Victor Di Maria




Interessantissima novità a tutela della casa del debitore.

Si tratta di una novità che consentirà di far chiudere definitivamente migliaia di procedure di esecuzione forzata, avviate tramite il pignoramento di case e immobili vari (terreni, fabbricati, quote di comproprietà su beni indivisi, ecc.).  

La riforma ha previsto che se, a seguito di una serie di ribassi di asta il prezzo battuto come “base d’asta” per l’esecuzione forzata dell’immobile dovesse discostarsi di molto dal suo valore di mercato, il giudice deve disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo.  

Lo scopo della norma è quello di non svendere i beni sottoposti ad aste.  


Ecco, allora, cosa dice testualmente la nuova norma:

(Infruttuosità dell’espropriazione forzata). “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.  

La riforma prevede che il giudice stabilisca la chiusura definitiva della procedura. 

In pratica, il debitore si libera (non del debito, ma) dell’esecuzione forzata e può tornare nella piena disponibilità del proprio bene.  

La nuova norma non specifica la conseguenza che avrà l’eventuale estinzione del pignoramento immobiliare sulle eventuali ipoteche accese dal creditore; si deve però ritenere che le stesse possano continuare a rimanere iscritte nei pubblici registri (salvo il rinnovo periodico). Non viene neanche chiarito quale forbice, tra valore di stima e valore di vendita, possa considerarsi sufficiente per imporre al giudice la chiusura della procedura. 

Il che sarà rimesso alla valutazione del singolo tribunale.

Se il creditore reitera il pignoramento

Nonostante nulla dica la legge (spetterà ai giudici interpretarla in tal senso), qualora il creditore, una volta estinta la procedura per assenza di offerte, proceda a pignorare nuovamente lo stesso immobile, ben conoscendone l’inutilità in assenza di riassetti del mercato immobiliare, si potrebbe configurare un abuso di diritto; e pertanto il debitore ben potrebbe proporre una opposizione all’esecuzione forzata ed, eventualmente, chiedere la condanna del creditore al risarcimento del danno per lite temeraria.

La prima vendita all’incanto

La riforma aggiunge un’ultima norma non meno interessante della precedente. 

Si specifica, in particolare, che nel caso di vendita all’asta, l’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene.

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