martedì 26 giugno 2012

Conferimento d’azienda e cessione partecipazione, nessuna elusione a cura del Dott. Victor Di Maria


Ulteriore sentenza di una Commissione Tributaria Provinciale sulla controversa questione della presunzione di "elusione" nel conferimento di azienda a seguito delle partecipazioni. 



La Terza Sezione della C.T. Prov. di Milano ha sentenziato che il conferimento d’azienda, seguito dalla cessione delle partecipazioni, non può essere considerato un’operazione finalizzata ad eludere, sul trasferimento del complesso aziendale, l’applicazione delle imposte d’atto secondo la più onerosa disciplina degli atti di cessione d’azienda.
Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria fondate sulla pretesa riqualificazione degli atti di conferimento d’azienda e successiva cessione della partecipazione in atti di cessione d’azienda, con conseguente rideterminazione dell’imposta di registro (e, ove ci sia nell'atto anche la presenza di una componente immobiliare, pure di quelle ipotecaria e catastale) da fissa a proporzionale. 
La base procedimentale su cui gli Uffici avanzano generalmente le proprie presunzioni fondano la propria ragione in forza dell’art. 20 del DPR 131/1986 (ai sensi del quale l’imposta deve trovare applicazione sulla base dell’effettivo contenuto giuridico dell’atto e non del suo mero nomen iuris) e l’abuso del diritto.
La sentenza n. 168 del 29 maggio 2012, della III Sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano, si pronuncia respingendo entrambi questi presupposti e accogliendo, viceversa, il ricorso del contribuente con una puntigliosa analisi di merito.
Difatti, in particolare, relativamente all’art. 20 del DPR 131/1986, la sentenza enuncia come la riqualificazione di un atto, sulla base dei suoi reali effetti giuridici, non possa essere confusa con una riqualificazione basata invece sui suoi presunti effetti economici.

La sentenza inoltre è ancora più marcatamente chiara allorquando rispedisce al mittente la pretesa natura elusiva del comportamento complessivamente tenuto dalle parti. 

In particolare, è illuminante il dispositivo della sentenza nella parte in cui evidenzia che “le operazioni poste in essere con gli atti sopra descritti non integrano gli estremi del comportamento abusivo, in quanto la finalità elusiva non è stata posta come elemento predominante e assorbente nei medesimi atti”.

L’aspetto cruciale è  l'aver chiarito, sia pure con una sentenza di primo grado di giudizio, che, nel momento in cui le operazioni vengono poste in essere per realizzare anzitutto una finalità economica reale (trasferimento a terzi di un’azienda o riorganizzazione infra-gruppo), il fatto che il contribuente abbia scelto, per giuridicamente realizzarla, la strada fiscalmente meno onerosa, tale comportamento non solo è perfettamente lecito ma e anzi “costituzionalmente garantito, ex artt. 23 e 41 Cost.”.

Ci sono parecchie sentenze ormai sull'argomento, alcune con esiti favorevoli al contribuente, altri, invece, con esiti negativi.
Tra le sentenze con esito favorevole al contribuente, va ricordata la sentenza 21 febbraio 2011 n. 54  della Sezione XLII della Commissione tributaria di Milano, secondo la quale la possibilità di procedere alla riqualificazione dei due atti in una cessione d’azienda, in virtù di un utilizzo antielusivo dell’art. 20 del DPR 131/1986, non sembrerebbe essere scartata a priori, ma viene comunque considerata impraticabile, per nullità del relativo avviso di accertamento, in mancanza del previo esperimento delle tutele procedimentali previste, a favore del contribuente, dai commi 4 e 5 dell’art. 37-bis del DPR 600/1973 (tutele che, nella prassi, sono sistematicamente disattese dagli Uffici che emanano gli accertamenti ai fini delle imposte d’atto).
Favorevoli all’Amministrazione finanziaria, si ricordano invece i due precedenti giurisprudenziali della Commissione tributaria provinciale di Firenze (sentenza 3 febbraio 2009 n. 90 della Sezione XIX, depositata il 29 settembre 2009) e della Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza 13 gennaio 2011 n. 36 della Sezione XXII, depositata il 3 marzo 2011).

Dott. Victor Di Maria

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