lunedì 18 giugno 2012

Imu per il fabbricato rurale non accatastato di Victor Di Maria

In base a quanto stabilito dall'art. 7, co. 2-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. con modif. con L. 12 luglio 2011, n. 106), come poi successivamente abrogato dall'art. 13, D.L. 201/2011, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i soggetti interessati dovevano presentare all'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2011, una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali a uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali a uso strumentale.  





Successivamente, con l'art. 13, co. 14-bis, 14-ter e 14-quater, D.L. 201/2011 sono state apportate alcune significative modifiche a tale disciplina, modifiche che esplicano effetti anche ai fini Imu.  

In particolare, è stato previsto che i fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, co. 3, D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 (art. 13, co. 14-ter).  

Alla luce di quanto sopraesposto il contribuente dovrà procedere con l’accatastamento entro il 30 novembre 2012 e poi pagare il saldo Imu entro il 16 dicembre 2012.

Dott. Victor Di Maria

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