lunedì 18 giugno 2012

Società in «perdita sistematica» alla prova dell’interpello a cura del Dott. Victor Di Maria

Tenuti ad avanzare l’istanza i soggetti che non rientrano nelle cause di disapplicazione automatica di cui al Provvedimento dell’11 giugno.



Le imprese in “perdita sistematica” saranno tenute, nelle prossime settimane, ad avanzare istanza di disapplicazione della nuova disciplina per evitare di versare l’acconto 2012 rideterminando al solo scopo l’imposta 2011.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.23 dell’11 giugno 2012, ribadisce che tale obbligo è dovuto nei casi seguenti:
- se non sussiste nel 2012 o nel 2011 almeno una delle cause di esclusione previste dall’art. 30 della L. 724/94;
- se non sussiste, nel periodo di osservazione 2008-2010, ovvero nel periodo di osservazione 2009-2011, almeno una delle cause di disapplicazione della disciplina introdotte dal Provvedimento dell’11 giugno 2012.

In tali casi, infatti, la disapplicazione è automatica, senza necessità di avanzare alcuna istanza.

In forza della stessa circolare 23/2011, i soggetti che formalizzano l’istanza devono individuare le situazioni oggettive che giustificano la disapplicazione della normativa in questione (in altre parole, le cause che hanno determinato la perdita e che legittimerebbero l’esclusione delle penalizzazioni previste dalla disciplina delle società in perdita sistematica). 
Bisogna fare attenzione, inoltre, che nell’istanza occorre indicare, oltre al periodo d’imposta per il quale si chiede la disapplicazione, anche il periodo d’imposta a cui le stesse situazioni si riferiscono (diversamente, infatti, l’istanza si ritiene inammissibile). 
Secondo l’Agenzia sarebbero inammissibili le istanze afferenti ai periodi d’imposta anteriori al 2012, a meno che il periodo d’imposta in relazione al quale la situazione oggettiva è stata dedotta sia compreso nel periodo di osservazione afferente al periodo di prima applicazione della disciplina in esame: l’esempio citato nella circolare 23/2012 è quello di una società che avanza istanza di disapplicazione in relazione al 2011 deducendo una situazione oggettiva afferente al 2010: tale istanza è pienamente ammissibile, in quanto l’interesse alla valutazione della sussistenza della situazione specifica del 2010 rileva anche nell’ambito del periodo di osservazione 2009-2011, afferente al 2012.  
La circolare, inoltre, cita, con riferimento agli acconti relativi al 2012, che potranno verificarsi le seguenti situazioni:
- se la società riceve una risposta negativa all’istanza di disapplicazione entro il termine di pagamento del primo acconto 2012, essa versa detto acconto, così come il secondo, rideterminando l’imposta 2011;
- se la società riceve una risposta negativa dopo il termine di versamento del primo acconto, essa è tenuta a calcolare gli acconti rideterminando l’imposta 2011, ma potrà versare, unitamente al secondo acconto, l’eventuale differenza non pagata con il primo acconto, senza sanzioni ma con gli interessi del 4% annuo ex art. 20 del DLgs. 241/97;
- se la società riceve una risposta positiva all’istanza di disapplicazione entro il pagamento del primo acconto, non sussistono obblighi di ricalcolo;
- se la società riceve una risposta positiva dopo il versamento del primo acconto, essa scomputa dal secondo acconto quanto eventualmente pagato in eccedenza sul primo calcolato in base all’imposta 2011 rideterminata.


Da questa fattispecie risulta chiaro che, qualora sia comunicata la risposta all’interpello  dopo il termine di versamento del primo acconto (che deve intendersi stabilito al 20 agosto 2012, per le società che possono beneficiare della proroga dei termini), la società è legittimata a versare il primo acconto medesimo senza il ricalcolo dell’imposta virtuale 2011. Se la risposta fosse positiva, anche il secondo acconto sarà determinato nei modi ordinari, mentre se fosse negativa occorrerà versare, oltre al secondo acconto maggiorato, anche la differenza non versata in sede di primo acconto con gli interessi (si tratta, per inciso, di una soluzione analoga a quella adottata per i redditi degli immobili di interesse storico-artistico).
Le società  “prudenti”, che riterranno invece di pagare il primo acconto sulla base dell’imposta virtuale 2011 maggiorata, qualora vengano invece facultate dall’Agenzia all’atto della risposta all’interpello, potranno scomputare l’eccedenza di versamento del primo acconto da quanto dovuto a titolo di secondo acconto.
Un fisco sempre più complicato, alla faccia della semplificazione tanto annunciata e mai praticata.

Dott. Victor Di Maria

Nessun commento: