martedì 19 giugno 2012

Il debitore protestato può adire il giudice ordinario per chiedere in via d'urgenza la cancellazione di protesti a cura del Dott. Victor Di Maria

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno finalmente e per la prima volta dato un'uniforme interpretazione sull'applicazione dell'articolo 4 della Legge n. 77/55 (come riformato dalla Legge n. 235/00) in merito al procedimento di cancellazione del protesto dal RIP, ed anche sulla definizione giuridica in capo al soggetto protestato interessato alla cancellazione del proprio nominativo. 



Nel caso di specie si è arrivati all'accoglimento del ricorso incardinato dal soggetto protestato da parte del giudice di pace, poi confermata in appello dal tribunale, avverso il provvedimento di rigetto della competente camera di commercio. 

La CCIAA, soccombente nei precedenti giudizi di merito, lamentava la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario in ragione del generale principio della divisione dei poteri dello stato secondo il quale il giudice ordinario non può sindacare in alcun modo l'operato degli organi amministrativi mediante poteri di riforma, modifica e annullamento di provvedimenti amministrativi, dovendo semplicemente limitarsi a disapplicarli nel caso concreto, spettando solamente alla magistratura amministrativa (tar e consiglio di stato) tale poteri, secondo l'impostazione della Legge n. 2248/1865 sull'ordinamento amministrativo.  

Con una sentenza alquanto precisa, le Sezioni unite ribaltavano tale impostazione ritenendo infondato il motivo sulla giurisdizione e sostenendo, invece, che il soggetto protestato si trovi in una situazione giuridica consistente in un diritto soggettivo pieno ed integro, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 77/55 come in seguito modificata, e perciò legittimamente azionabile innanzi al Giudice ordinario, che non potrà semplicemente limitarsi a disapplicare l'atto amministrativo per conseguire siffatta tutela legislativa. 

La sentenze riveste particolare importanza perché viene inoltre chiarita la natura meramente materiale dell' attivita svolta dalle CCIAA in ordine alla ricezione delle istanze di cancellazione protesti, e di conseguenza la materia del contendere riguarda non  un interesse legittimo innanzi ad un potere discrezionale della pubblica amministrazione che come tale sarebbe stato necessariamente devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo. 

La Corte ribadisce che, per quanto riguarda i mezzi di prova, è necessariamente obbligatorio la produzione del titolo in originale col relativo atto di protesto ai fini della cancellazione.  

La Corte, inoltre, "pretende", al fine di evitare accordi fraudolenti tra gli obbligati cartolari, non solo la prova certa del pagamento ma anche della relativa data, la quale può esser unicamente offerta mediante presentazione della quietanza o di un deposito bancario vincolato al portatore del titolo in determinate circostanze, cosi da determinare al contempo la sottrazione del titolo alla sua libera circolazione e risultando inammissibile la prova testimoniale nel procedimento de quo. 



Dott. Victor Di Maria

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