venerdì 8 giugno 2012

D.U.R.C. Modalità di rilascio dopo il DL "Semplificazioni Burocratiche" di Victor Di Maria


I soggetti privati possono richiedere il Durc anche ai fini del suo utilizzo nei rapporti fra privati. 

Mentre non hanno alcun valore le certificazioni rilasciate da casse edili non abilitate. A confermarlo è stato il Ministero del Lavoro con la circolare n. 12 del 1° giugno 2012, fornendo alcuni chiarimenti in merito ai presupposti e alle modalità di rilascio del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), sia alla luce delle più recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa, sia in ordine alle specificità riguardanti i lavori privati dell’edilizia nel cui ambito il documento è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi previsti dalla legge. 


L’acquisizione d’ufficio – Com’è noto, il decreto “semplificazioni burocratiche” (D.L. n. 5/2012) ha previsto che nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il Durc con le modalità di cui all’art. 43, D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, le P.A. concedenti sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc non solo nell’ambito dei lavori pubblici, ma anche nei lavori privati dell’edilizia. 
Importante è precisare, al riguardo, che i soggetti privati possono ancora richiedere il Durc ai fini di un suo utilizzo nei rapporto fra privati. Tuttavia, ciò richiede alcuni adempimenti concernenti la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche attraverso l’acquisizione del Durc. In tal caso sarà obbligatorio che nel certificato venga apposta, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto dagli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”

Autocertificazione
 – In materia di autocertificazione del Durc, il Ministero ha già chiarito che il documento, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può costituire oggetto di autocertificazione. Infatti, così come stabilito dall’art. 44 bis del D.P.R. 445/2000, il Durc rimane assolutamente impossibile da sostituirsi con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato. Ciò in quanto l’autocertificabilità non può essere “oggetto di sicura conoscenza”, così come avviene per gli “stati, qualità personali e fatti” che possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto “elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona”. 

Dematerializzazione del Durc – Com’è noto, gli Istituti e le altre PP.AA. stanno adottando ogni accorgimento utile per una dematerializzazione del Durc poiché, oltre a comportare costi elevati, non garantiscono certezza dei tempi di consegna materiale del certificato. Pertanto, gli istituti provvederanno ad attivare ogni iniziativa utile a una progressiva diffusione dell’utilizzo della Pec per la consegna del Durc, fermo restando che a decorrere dal 1° luglio 2013 l’invio del documento avverrà esclusivamente tramite Pec. Inoltre, sono stati introdotti importanti elementi di semplificazione, escludendo definitivamente dal campo di applicazione della tutela della privacy le persone giuridiche. Ne consegue che gli Istituti potranno adottare misure tecniche necessarie al fine di rendere accessibili via web a chiunque abbia un interesse qualificato, ivi comprese le casse edili abilitate, le informazioni concernenti le richieste e i contenuti dei Durc già rilasciati.

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